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Le attività sotto copertura e la privacy

novità

Per fugare ogni dubbio sulla legittimità delle attività d’indagine sottocopertura degli investigatori privati (delegittimate nel 2005 dalla sentenza n. 15076/2005 della Cassazione e successivamente riammesse, sebbene in un linguaggio troppo burocratese per essere chiaro, dal “Codice deontologico sulla privacy”), il 22/01/2010 abbiamo telefonato al Garante della privacy e ci è stato spiegato definitivamente (anche se in fatto di applicazione del diritto in Italia non vi è nulla di definitivo) che la nostra attività investigativa sottocopertura è perfettamente legittima e i suoi risultati possono assurgere al valore di prove.
Abbiamo sottoposto al gentile funzionario del Garante esempi concreti, come il caso di un ex marito che non paga l’assegno divorzile, professandosi disoccupato, e la sorveglianza del quale permette di scoprire il suo lavoro di cameriere in un bar.
In questo caso non è opinabile il diritto dell’investigatore di entrare nel locale pubblico, per documentare il secondo lavoro del sorvegliato, ma neppure il diritto di rivolgerli la parola oltre che per le ordinazioni, anche per conoscere altri dettagli sulla occupazione illegale, come lo stipendio o gli orari o da quanto tempo lavora in loco.

Published on: 06 Apr 2010



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