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Le indagini difensive all’estero non sono ammesse

Sentenza n. 23967/2007 della I Sezione Penale della Corte di Cassazione

La sentenza n. 23967 della I Sezione Penale della Corte di Cassazione, depositata il 19 giugno 2007, ha stabilito che gli avvocati (quindi i loro sostituti e investigatori privati) non possono svolgere indagini difensive all’estero che abbiano rilevanza processuale, poiché l’unico modo di acquisire dall’estero prove valide è quello di farle precedere dalla rogatoria internazionale. Procedura attivabile solo dal Pubblico Ministero e dal Giudice per le Indagini Preliminari nelle forme previste dal Codice di Procedura penale.

Il caso specifico la sentenza si riferisce a un’organizzazione criminale bulgara di rapitori e sfruttatori di minorenni, indagati a lungo dalla Direzione Distrettuale Antimafia attraverso intercettazioni e grazie alla collaborazione di un infiltrato. Le indagini portarono tra l’altro all’imputazione a riduzione in schiavitù (ex Art. 600 del Codice Penale) delle persone coinvolte.
Contro le prove raccolte dalla D.D.A. (salvo lettura dei rapporti investigativi e degli atti processuali) appare alquanto disperata l’iniziativa della Difesa di ascoltare e raccogliere la deposizione di una minorenne in Bulgaria, che avrebbe scagionato gli imputati. Dopo questa sentenza una soluzione in casi analoghi potrebbe consistere nell’invitare in Italia la persona da ascoltare (salvo il rischio d’essere accusati di subornazione di testimone per aver coperto le sue spese di trasferta). Tuttavia non bisogna dimenticare che i “colloqui non documentati”, eseguiti dall’investigatore privato autorizzato, oppure le dichiarazioni scritte, ottenute dal difensore e/o dal suo sostituto (ex Art.li 391-bis e 391-ter), sono viste dalle Autorità inquirenti con preconcetta suspicione anche quando si svolgono in Italia.
Per ovviare a tale disparità tra Accusa e Difesa, l’esperienza ci ha insegnato a videoregistrare sempre ciascun colloquio non documentato. Un buon video, eseguito secondo rigorosi protocolli, può essere acquisito come prova valida in giudizio, serve a dimostrare d’aver agito nel rispetto della legge e può essere mostrato al magistrato per convincerlo d’incaricarsi di un accertamento a favore dell’imputato.

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Pubblicato in data: 10 Dec 2008

 

 

 


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