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Senteza sull\'uso dei localizzatori satellitari

A prima vista la Suprema Corte di Cassazione legittima l’impiego di localizzatori satellitari da parte di investigatori privati. In realtà la sentenza si riferisce esclusivamente a investigazioni private tra moglie e marito per verificare l’infedeltà coniugale. Tant’è vero che è già stata stabilita la proibizione di satellizzare gli automezzi aziendali senza l’accordo dei dipendenti e per scopi che non attengano esclusivamente alla sicurezza degli stessi.
Inoltre la sentenza in favore dei localizzatori ha un taglio quasi rassegnato, sottintendendo un vuoto normativo; come a dire: visto che la legge tutela la privacy solo di chi si trova nella propria abitazione e non prevede nulla per gli automobilisti, tutti coloro che sono in auto sulla pubblica via possono essere intercettati.
Il localizzatore satellitare in questi ultimi anni ha rappresentato un grosso aiuto per investigatori istituzionali e privati di ogni genere. Non ha certamente sostituito il pedinamento, poiché un conto è sapere di una sosta inspiegabile dell’auto del proprio partner davanti ad un albergo, tutt’altra cosa è la sequenza fotografica di ciò che ha combinato in quell’albergo.
Noi ci sentiamo di consigliare l’uso del localizzatore in tutte quelle circostanze in cui non sia proibito dalla legge e possa apportare un sostanziale aiuto alle investigazioni o alla sicurezza. Certamente un caso è la tutela dei propri figli. Se temete l’allontanamento di un figlio minorenne esistono apparecchi molto piccoli che si possono inserire facilmente in uno zaino, oppure ci sono telefoni cellulari che hanno funzioni di localizzatori satellitari. Se volete monitorare l’uso che fa della vostra auto quando raggiunge la maggiore età.





Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Penale
Sentenza n. 12042/2008 - udienza del 30 gennaio 2008
Deposito del 18 marzo 2008.

Fatto
1 - Il Gup di Brescia ha dichiarato ai sensi dell\\\\\\\'art. 129 Cpp n.d.p. perché i fatti non sono previsti dalla legge come reato, contro B. Enrico ed altri 21 imputati, appartenenti a varie agenzie private di investigazione, per reati contestati in ciascun caso in concorso a due o più ai sensi degli artt. 623 bis e 617 bis, co. 1^ e 2^ o 3^ o 617 CP, ed in taluna ipotesi anche con riferimento all\\\\\\\'art. 35 L. 675/96, per l\\\\\\\'installazione di apparati di intercettazione ambientale di conversazioni tra presenti in autovetture private.
Il P.M. propone ricorso per violazione di legge, analizzando la lettera delle norme, ed il sistema in materia di intercettazioni.
2 - Il ricorso è infondato.
L\\\\\\\'unico precedente, citato nella sentenza impugnata (Cass., Sez. V n. 4264/05 - rv. 235595), esclude che nel caso di specie si tratti di intercettazioni.
In effetti la questione va risolta con riferimento alla ratio di incriminazione dei fatti contro la libertà morale delle persone, individuabile in rapporto o all\\\\\\\'“ambiente” o agli “strumenti di comunicazione”.
Agli “strumenti di comunicazione” si rapportano il titolo dell\\\\\\\'articolo 617 Cp \\\\\\\"Cognizione, interruzione o impedimento illeciti di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche” e la frase recata dall\\\\\\\'articolo 617 bis \\\\\\\"al fine di intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche”.
La lettera del titolo e della frase non autorizza affatto a ritenere le due norme incriminanti estensibili alla captazione di comunicazioni di conversazioni tra presenti. Gli articoli 617 ss., introdotti con L. n. 98 del 1974, tutelano solo e proprio la riservatezza delle comunicazioni o conversazioni tra persone effettuate con mezzi tecnici determinati, all\\\\\\\'epoca il telegrafo o il telefono. Gli artt. 617 quater, quinquies, sexies aggiunti dalla L. n. 547 del 1993 riguardano invece le comunicazioni informatiche o telematiche, cioè strumenti nuovi. Infine l\\\\\\\'art. 623 bis estende le disposizioni a \\\\\\\"qualunque altra comunicazione a distanza di suoni immagini o altri dati\\\\\\\".
In sintesi, la riservatezza tutelata dalle norme degli articoli 617 - 623 Cp è quella assicurata proprio e solo da uno strumento adottato per comunicare a distanza. Invece la riservatezza di \\\\\\\"notizie” ed \\\\\\\"immagini” che si rapporta all\\\\\\\'“ambiente” è tutelata nell\\\\\\\'articolo 615 bis, introdotto dall\\\\\\\'art. 1 della prima legge innovativa citata, la n. 98 del 1974, con il titolo \\\\\\\"interferenze illecite nella vita privata\\\\\\\".
La disposizione di questo articolo fa riferimento ai soli luoghi indicati nell\\\\\\\'articolo 614 Cp, e cioè l’abitazione o la privata dimora. E l\\\\\\\'autovettura che si trovi in una pubblica via non è ritenuta, da sempre nel diritto vivente, luogo di privata dimora (cfr. Cass., n. 5934/81 - Ced 149373 e, di seguito, la giurisprudenza relativa alle disposizioni del codice procedurale in materia d\\\\\\\'intercettazioni tra presenti che, concernendo l\\\\\\\'utilizzabilità delle prove, presume essa quella sostanziale, Cass. n. 1831/98, n. 4561/99 - 2143036, n. 4979/00 - 216749, n. 3363/01 - 218042, n. 1281/03 - 223682, n. 8009/03 - 223960, n. 5/03 - 224240, n. 2845/04 - 228420, n. 26010/04 - 229974, n. 43426/04 - 23096, n. 13/05 - 230533, n. 4125/07 - 235601). Né ha nulla a che fare con questa tematica la normativa (L. 675/96 – Dl. lgs. 196/03) sostanziale sul trattamento illecito dei \\\\\\\"dati personali\\\\\\\", che all\\\\\\\'evidenza concerne fatti diversi ed ulteriori rispetto alla possibilità di acquisizione di qualsiasi dato riservato. È quanto interessa. Nessuna norma incriminatrice dunque tutela la riservatezza delle persone che si trovino in autovettura privata sulla pubblica via.
La sentenza risulta dunque incensurabile.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.

Pubblicato in data: 28 Sep 2008



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